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Sez. 5, Sentenza n. 6043 del 10/04/1981 Ud. (dep. 19/06/1981) Rv. 149435 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ELIMINAZIONE DELLA PENA DETENTIVA E AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA - AUMENTO DELLA SECONDA IN MISURA CHE, RAGGUAGLIATA ALLA PRIMA, NON SUPERI LA QUANTITÀ DI PENA DETENTIVA ORIGINARIAMENTE INFLITTA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149435-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ELIMINAZIONE DELLA PENA DETENTIVA E AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA - AUMENTO DELLA SECONDA IN MISURA CHE, RAGGUAGLIATA ALLA PRIMA, NON SUPERI LA QUANTITÀ DI PENA DETENTIVA ORIGINARIAMENTE INFLITTA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Non si ha violazione del divieto di "reformatio in peius" quando l'aumento della pena pecuniaria inflitta dal giudice di appello contemporaneamente alla eliminazione della pena detentiva non superi, in base al ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen., il "quantum" della pena detentiva inflitta originariamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)