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Sez. 1, Sentenza n. 5172 del 12/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153819 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - AUMENTO DELLA PENA DETENTIVA E DIMINUZIONE DELLA PENA PECUNIARIA - VALUTAZIONE DEL FATTO IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153819-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - AUMENTO DELLA PENA DETENTIVA E DIMINUZIONE DELLA PENA PECUNIARIA - VALUTAZIONE DEL FATTO IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.*

L'aumento della pena detentiva, per sua natura più grave di quella pecuniaria, costituisce di per se stesso un pregiudizio per lo imputato, che non può essere compensato dalla diminuzione della pena pecuniaria, anche se si è tenuto conto del ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen.. in tal caso, il giudice di secondo grado procede alla reformatio in peius, malgrado che l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato e nella seconda fase del giudizio il fatto sia stato riqualificato in senso a lui favorevole. (la Cassazione, accogliendo uno dei motivi di ricorso, ha precisato che si versa in tema di violazione del divieto di cui all'art. 515 terzo comma, cod. proc. pen. se il giudice di appello, applicando la pena in concreto, a seguito della valutazione del fatto in senso più favorevole all'imputato, solo appellante, aumenti la pena detentiva e riduca quella pecuniaria). (V. Mass. N. 138465 anno 1978; mass. N. 142427 anno 1979; mass. N. 146589 anno 1980; mass. N. 149435 anno 1981, argomentando ex adverso dalle stesse).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)