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Sez. 2, Sentenza n. 1426 del 23/03/1978 (Rv. 390801 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - RIFIUTO DEL NOTAIO DI STIPULARE UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DELL'IMMOBILE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390801-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - RIFIUTO DEL NOTAIO DI STIPULARE UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN MANCANZA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DELL'IMMOBILE - LEGITTIMITA.*

Il notaio, il quale non sia stato esonerato dalle parti dall'Obbligo di assicurare utilmente gli effetti del negozio che e stato chiamato a stipulare, e tenuto, secondo le specifiche norme della legge professionale che gli impongono di non formare Atti invalidi, ad assicurarsi circa l'esistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire ai contraenti l'esatta produzione di tutti gli effetti giuridici che essi si propongono di conseguire: pertanto deve considerarsi legittimo il rifiuto del notaio di stipulare un atto di compravendita immobiliare qualora manchi il certificato di abitabilita dell'immobile; in quanto questa e un requisito sostanziale della cosa da trasferirsi, incidente sulla prestazione oggettiva del negozio. (V 1185/75, mass n 374616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)