Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 02/04/1975 (Rv. 374616 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEI NOTAI - ESTENSIONE - 'VISURE CATASTALI ED IPOTECARIÈ - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - LIMITI.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEI NOTAI - ESTENSIONE - 'VISURE CATASTALI ED IPOTECARIÈ - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - LIMITI.*
Il notaio, pur essendo tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, deve tuttavia predisporre ed impegnare i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, onde la sua opera non puo ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un'attivita preparatoria adeguata. Pertanto, il notaio - quando sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare - ha l'Obbligo di procedere previamente alla verifica della liberta del bene (cosiddette visure catastale ed ipotecaria), senza la necessita di uno specifico incarico delle parti; Obbligo dal quale il notaio puo essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, solo per concorde ed espressa dispensa delle parti. (Conf 3255/72, mass n 361064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2230, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)