Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 03/07/1964 (Rv. 302499 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA IMMEDIATA SU DI ESSA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA IMMEDIATA SU DI ESSA - NECESSITA.*
Sulla domanda di restituzione immediata delle somme pagate in esecuzione della condanna alle spese, contenuta nella sentenza cassata, il giudice di rinvio deve pronunciare separatamente per rimettere le parti nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovavano prima della pronuncia della sentenza cassata e non puo subordinare tale decisione all'esito della lite ed alla pronuncia di condanna alle spese. (V. 626/62; 510/62; 2147/59; 1347/59; 4634/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)