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Sez. L, Sentenza n. 871 del 12/02/1981 (Rv. 411374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - SUBORDINAZIONE DELL'ESAME E DELLA DECISIONE DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE ALL'ESITO DELLA LITE PRINCIPALE - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUDIZIO IN MATERIA E CON IL RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - SUBORDINAZIONE DELL'ESAME E DELLA DECISIONE DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE ALL'ESITO DELLA LITE PRINCIPALE - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUDIZIO IN MATERIA E CON IL RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE.*

Il principio che il giudice di rinvio non deve subordinare l'esame e la decisione della domanda di restituzione di cui all'art 389 cod proc civ all'esito della lite principale, essendo egli anzitutto tenuto a rimettere le parti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano prima della sentenza cassata, e che, pertanto, la risoluzione della lite principale non deve ritardare il provvedimento sulla domanda di restituzione, non e applicabile allo stesso modo nel giudizio ordinario e in quello svoltosi con il rito del lavoro, nel quale, essendo esso caratterizzato dalla normale trattazione della causa in una sola udienza di discussione, non vi e spazio, di regola, per un'immediata e separata decisione sulla domanda di restituzione. In ogni caso, peraltro, il giudice di rinvio, quando provvede sulla domanda di restituzione unitamente al merito, non puo subordinare l'esito di detta domanda a quello della lite principale, non avendo senso ordinare la restituzione della somma pagata nel momento stesso in cui si pone nuovamente in essere il titolo che ne giustifica il pagamento. (V 2516/71, mass n 353557; (V 1744/64, mass n 302499; (V 52/64, mass n 300082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)