Sez. 5, Sentenza n. 14774 del 15/11/2000 (Rv. 541696 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Divieto di prova testimoniale - Portata - Dichiarazioni rese da terzi sul conto del contribuente nella fase amministrativa di accertamento - Preclusione all'utilizzazione nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Esclusione - Rilevanza probatoria di tali dichiarazioni - Elementi indiziari - Contestabilità da parte del contribuente.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il divieto di ammissione della "prova" testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che riproduce la disposizione analoga contenuta nell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento anche sul conto di un determinato contribuente (art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600; art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633). Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi "indiziari", il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa (Corte Cost. 21 gennaio 2000 n.18)
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 n. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)