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Sez. 5, Sentenza n. 16845 del 20/06/2008 (Rv. 603954 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Contratto di compravendita - Accertamento del corrispettivo - Dichiarazioni di terzi estranei al negozio - UtilizzabilitĂ  - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603954-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le dichiarazioni rese da terzi in ordine ad un contratto di compravendita di un immobile, raccolte dai verificatori ed inserite in un processo verbale di constatazione, ben possono essere utilizzate per l'accertamento tributario, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 8 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 39, primo comma, lett. d) dello stesso atto normativo, avuto riguardo alla posizione di fatto che i predetti soggetti abbiano assunto nella fase di formazione del contratto ed alla conoscenza che quindi essi abbiano potuto acquisire dei relativi elementi. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale il contribuente lamentava che l'Ufficio e la CTR, al fine di accertare un corrispettivo maggiore di quello dedotto nel rogito, avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese da soggetti totalmente estranei al contratto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)