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Sez. 1, Sentenza n. 1577 del 26/03/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172669 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA - DETERMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO - PENA GIÀ SCONTATA PER CUSTODIA CAUTELARE - COMPUTO - NECESSITÀ - ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172669-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA - DETERMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO - PENA GIÀ SCONTATA PER CUSTODIA CAUTELARE - COMPUTO - NECESSITÀ - ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE.*

Nella Determinazione della "pena inflitta", quale limite temporale per l'ammissibilità al beneficio dell'affidamento in prova, di cui all'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), deve essere considerata anche la parte di pena già scontata e, pertanto, non può essere pretermessa dal computo la custodia cautelare, ancorché tra questa e l'esecuzione della pena residua vi sia stata soluzione di continuità e ciò anche nel caso in cui l'esecuzione della pena consegua alla revoca della sospensione condizionale. (V mass n 171418).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)