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Sez. 1, Sentenza n. 2905 del 26/11/1985 Cc. (dep. 21/12/1985) Rv. 171418 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODI DI PENA SCONTATA - DISTINZIONE TRA CARCERAZIONE PREVENTIVA ED ESECUZIONE DI PENA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171418-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODI DI PENA SCONTATA - DISTINZIONE TRA CARCERAZIONE PREVENTIVA ED ESECUZIONE DI PENA - ESCLUSIONE.*

Nel caso che il detenuto in espiazione di pena chieda il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) allo scopo di determinare il periodo della pena scontata occorre riferirsi alla detenzione sofferta in concreto, senza distinzione tra carcerazione preventiva ed esecuzione della pena. Deve considerarsi, infatti, che per la concessione del detto beneficio non è richiesto - a differenza dell'affidamento in prova al servizio sociale - un periodo minimo di espiazione di pena esecutiva, di guisa che il giudizio sul comportamento del condannato ben può essere fondato sui rapporti delle autorità carcerarie e sui risultati dell'osservazione che, ove non sia stata effettuata, il giudice può disporre direttamente avvalendosi di professionisti di cui all'art. 80 della legge sull'ordinamento penitenziario.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)