Sez. 2, Sentenza n. 12126 del 01/12/1997 (Rv. 510582 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Relata di notifica - Mancata indicazione della persona ad istanza della quale viene eseguita la notifica - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
La mancata indicazione nella relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza non determina nullità della notifica stessa (e non esclude quindi l'idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione) nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)