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Sez. L, Sentenza n. 1300 del 08/02/1991 (Rv. 470833 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in genere - Notificazione - Della sentenza impugnata - In genere. | Relazione di notificazione - Mancata indicazione della parte istante - Nullità della notificazione - Esclusione - Condizione - Mancata specificazione delle complete generalità del destinatario e del richiedente - Incidenza sulla validità della notificazione - Inammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1991-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470833-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in genere - Notificazione - Della sentenza impugnata - In genere.

La mancata indicazione, nella relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza non determina nullità della notifica stessa (e non ne esclude quindi l'idoneità a far decorrere il termine breve d'impugnazione) nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto (nella specie, del difensore di una delle parti in causa) che l'ha richiesta; né sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall'atto da notificare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)