Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011 (Rv. 618144 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Onere di indicazione delle prove sulla tempestività dell'impugnazione - Nell'atto introduttivo del giudizio - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Indicazione delle prove in uno scritto successivo e/o indagine giudiziaria sostitutiva dell'onere dell'istante - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
In tema di contenzioso tributario, il precetto - sancito, a pena di inammissibilità, nel secondo comma dell'art 398 cod. proc. civ. (applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di carattere generale contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546) - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se almeno, secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto. Non vale ad escludere la sanzione di inammissibilità, la integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè la eventuale indagine giudiziaria compiuta dal giudice, intesa a precisare il giorno della scoperta, che verrebbe a risolversi in una non consentita "relevatio ab onere probandi" della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)