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Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 07/04/1971 (Rv. 351031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PROVE RELATIVE ALLA DATA DELLA SCOPERTA O DELL'ACCERTAMENTO DEL DOLO O DELLA FALSITA OVVERO DEL RECUPERO DEI DOCUMENTI - SPECIFICAZIONE NELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE IN SCRITTO DIFENSIVO POSTERIORE - INDAGINE GIUDIZIARIA SOSTITUTIVA DELL'ONERE DELL'ISTANTE - INAMMISSIBILITA DELLA REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - INDICAZIONE DELLE PROVE RELATIVE ALLA DATA DELLA SCOPERTA O DELL'ACCERTAMENTO DEL DOLO O DELLA FALSITA OVVERO DEL RECUPERO DEI DOCUMENTI - SPECIFICAZIONE NELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE IN SCRITTO DIFENSIVO POSTERIORE - INDAGINE GIUDIZIARIA SOSTITUTIVA DELL'ONERE DELL'ISTANTE - INAMMISSIBILITA DELLA REVOCAZIONE.*

Il tassativo precetto sancito, a pena di inammissibilita, nel secondo comma dell'art 398 cod proc civ, di indicare fin dall'istanza di revocazione le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita, o del recupero dei documenti, importa che la data in questione deve costituire un preciso 'thema probandum' e risultare 'ab initiò, perche, dandosi ingresso al giudizio rescindente, e necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se almeno secondo l'assunto di cui agisce, questo non appaia scaduto. Non vale ad escludere la sanzione di inammissibilita una indicazione di prova fatta in uno scritto difensivo posteriore alla citazione introduttiva dell'istanza di revocazione, e tanto meno un'indagine giudiziaria intesa a precisare il giorno della scoperta del dolo o della falsita, in sostituzione di quanto costituisce un Onere dello attore in revocazione. (V 2326'67, mass n 329555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)