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Sez. 3, Sentenza n. 926 del 14/02/1981 (Rv. 411449 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411449-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito. (Conf 5218/78, mass n 394978; (Conf 1328/76, mass n 380012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)