Sez. 3, Sentenza n. 1328 del 14/04/1976 (Rv. 380012 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITE - DIVIETO DI CONDANNA NEI CONFRONTI DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITE - DIVIETO DI CONDANNA NEI CONFRONTI DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*
L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa ma, al di fuori di queste ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice del merito, che e libero di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare e diretto riferimento all'esito della lite. (V 200/71, mass n 349606; (V 1806/68, mass n 333722; (Conf 3678/69, mass n 343921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)