Sez. U, Sentenza n. 28161 del 26/11/2008 (Rv. 605706 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) - Devoluzione alla giurisdizione tributaria sulla base di norma di legge - Declaratoria di incostituzionalità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att., dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3 "bis", comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2008, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie sul canone in questione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)