Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 6 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14705
- Armi e materie esplodenti
- Armi comuni da sparo
- Collezione
- Disparità di trattamento tra collezione di armi da caccia e collezione di armi non da caccia
- Rilevanza della questione
- Ordinanza di rinvio
- Carenza di motivazione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in quanto dette disposizioni prevedono una disparità di trattamento, nell'ambito della collezione di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non da caccia. La ordinanza di rinvio, eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non adduce infatti alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, né contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 257/1983, 258/1983, 259/1983, 281/1983, 298/1983 e 299/1983.
Norme impugnate
- art. 26 legge 18 aprile 1975, n. 110
- art. 10, comma 6, legge 18 aprile 1975, n. 110
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di Meroni Ermenegilda, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 18 gennaio 1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 10, sesto comma. e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, "in quanto dette disposizioni prevedono una disparità di trattamento, rispettivamente nell'ambito della collezione di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non da caccia";
punto 2
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299, 298, 281, 259, 258 e 257 del 1983).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 18 gennaio 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
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