diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 07/02/2012 (Rv. 621687 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Surrogazione legale dell'assicuratore - Art. 28, commi secondo, terzo e quarto, legge n. 990 del 1969 - Sentenza della Corte Cost. n. 319 del 1989 - Effetti - Pagamento in favore dell'INAIL - Causa di esaurimento del rapporto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621687-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

La sentenza della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, commi secondo, terzo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. Il pagamento in favore dell'INAIL, non è fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto, in quanto l'effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)