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Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 10/08/2004 (Rv. 576493 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Surrogazione legale dell'assicuratore - Art. 28, commi secondo, terzo e quarto, legge n. 990 del 1969 - Sentenza della Corte Cost. n. 319 del 1989 - Effetti - Dichiarazione da parte dell'INAIL di volersi surrogare nei diritti del danneggiato - Pagamento in favore dell'INAIL - Causa di esaurimento del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576493-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

La sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, commi secondo, terzo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l'INAIL abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull'esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Nè un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell'INAIL, in quanto l'effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)