Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11794 del 06/05/2019 (Rv. 653739 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Dichiarazione integrativa - Termine ex art. 32 della l. n. 413 del 1991 - Proroga al 20 giugno 1993 - Conseguenze - Cartella di pagamento - Notifica - Termini - Differimento al 31 dicembre 1998.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte, posto che il termine per il controllo delle dichiarazioni integrative e la liquidazione delle imposte dovute, inizialmente previsto dall'art. 32, comma 2, della l. n. 413 del 1991, è stato prorogato, per effetto dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 16 del 1993, conv., con modif., in l. n. 75 del 1993, al 20 giugno 1993, il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, a decorrere dal 1° luglio 1999), statuito come decorrente dall'anno 1992, va calcolato non già dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a proprio carico, bensì dalla suddetta nuova scadenza (31 dicembre del quinquennio successivo all'anno di presentazione e, quindi, 31 dicembre 1998).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32 com. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)