Sez. 5, Sentenza n. 20780 del 26/10/2005 (Rv. 585043 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 39, terzo comma, della legge n. 413 del 1991 - Controllo delle dichiarazioni integrative e liquidazione delle imposte dovute - Termine - Scadenza - Proroga al 20 giugno 1993 del termine di presentazione delle dichiarazioni integrative - Conseguenze - Scadenza al 31 dicembre 1998 del termine per la liquidazione delle imposte - Affermazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 39, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che gli uffici provvedano al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse entro il termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente prima della sostituzione attuata dall'art. 6, comma primo, del d.lgs. n. 46 del 1999, a decorrere dal 1° luglio 1999), ossia entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), calcolato con decorrenza dall'anno 1992. Poiché ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della medesima legge n. 413 del 1991, e della successiva proroga introdotta dall'art. 3, primo comma, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, il termine inizialmente concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa è stato conclusivamente differito al 20 giugno 1993, deve ritenersi che il termine per la liquidazione delle imposte decorra non dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a suo carico ma dalla nuova scadenza e sia, quindi, a sua volta scaduto il 31 dicembre 1998.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32 com. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)