Sez. 3, Sentenza n. 1208 del 06/02/1987 (Rv. 450743 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - SUBENTRO AD UN UNICO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI CONDUTTORI - TITOLARITÀ DI CONTRATTI AUTONOMI - CANONE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PRECEDENTE - NEGOZIO SIMULATO IN FRODE ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - SUBENTRO AD UN UNICO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI CONDUTTORI - TITOLARITÀ DI CONTRATTI AUTONOMI - CANONE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PRECEDENTE - NEGOZIO SIMULATO IN FRODE ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ove all'unico conduttore di un appartamento subentri una pluralità di conduttori, ognuno titolare di un contratto autonomo, ancorché per un canone complessivo superiore al precedente, non si configura un negozio simulato in frode alla legislazione vincolistica di divieto dell'aumento dei canoni, se non risulti provato il preventivo accordo dei contraenti diretto a perseguire un regolamento di interessi diverso da quello apparente e teso ad eludere la applicazione di quelle norme imperative, e se l'aumento del canone trovi giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni personali dei conduttori, nella maggiore usura dell'immobile e, soprattutto, in un più ampio contenuto della prestazione del locatore con la ristrutturazione dell'appartamento, così da far ritenere i nuovi contratti obiettivamente novativi rispetto al precedente. (V 1392/77, mass n 385110; (V 3568/71, mass n 355257; (V 3837/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Legge 06/11/1963 num. 1444 art. 3 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)