Sez. 3, Sentenza n. 1392 del 13/04/1977 (Rv. 385110 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
Il patto di maggiorazione del canone di locazione, oltre i limiti stabiliti dalle leggi vincolistiche, non costituisce violazione delle norme imperative sul blocco dei fitti, quando l'aumento trovi giustificazione in particolari vantaggi attribuiti al conduttore. (Conf 141/73, mass n 361901; (Conf 627/72, mass n 356675; (Conf 125/69, mass n 338005).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)