Sez. 1, Sentenza n. 17317 del 11/03/2004 Cc. (dep. 14/04/2004) Rv. 228652 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Ammissione del rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Successiva revoca del provvedimento da parte del g.i.p. al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen. - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
In tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la risoluzione unilaterale ad opera del g.u.p. del precedente provvedimento di ammissione del rito, con conseguente mancata assunzione della prova, costituisce provvedimento abnorme. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il g.u.p. ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto dagli imputati, per difficoltà nell'assunzione della prova e conseguente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)