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Sez. 2, Sentenza n. 15117 del 02/04/2007 Ud. (dep. 13/04/2007) Rv. 236391 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Abbreviato condizionato - Assunzione della prova non più possibile per fatti sopravvenuti e imprevedibili - Revoca dell'ordinanza ammissiva - Assenza del consenso dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236391-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

Il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato, non ha il potere di revocare l'ordinanza di ammissione indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà dell'imputato, pur nel caso in cui l'integrazione probatoria non possa avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)