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Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 07/05/2004 Cc. (dep. 26/05/2004) Rv. 228997 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Giudice che si discosta dalle conclusioni peritali - Obbligo di motivazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228997-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell'indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere è tenuto, mediante una motivazione compiuta, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali non ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 12/07/1999 num. 231 art. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)