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Sez. 1, Sentenza n. 10667 del 29/11/1996 (Rv. 500917 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA | Atto d'impugnazione di sentenza di primo grado indicante come destinatario l'Ufficio del Registro anziché il Ministero delle Finanze - Tempestività dell'impugnazione - Condizioni - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di competenza - Sufficienza - Costituzione dell'Avvocatura dello Stato, sia pure al solo fine di segnalare l'erronea individuazione del destinatario dell'atto - Efficacia sanante "ex tunc".
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500917-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Con riguardo a giudizio di opposizione ad ingiunzione esattoriale, emessa dall'Ufficio del Registro per recupero di differenze di canoni relativi a beni demaniali, l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado deve ritenersi tempestivamente notificato, ancorché indirizzato non già al Ministero delle Finanze, ma all'Ufficio del Registro, qualora l'atto stesso sia stato notificato presso l'Avvocatura erariale nel distretto di competenza, atteso che il rapporto organico esistente tra detta amministrazione ed il proprio organo periferico comporta che la prima deve, comunque, considerarsi venuta a conoscenza e destinataria dell'atto d'impugnazione; considerato, altresì, che, nella medesima ipotesi, la costituzione nel giudizio di appello dell'Avvocatura dello Stato (cui l'atto era regolarmente pervenuto), sia pure effettuata al solo fine di segnalare l'errore d'identificazione del destinatario, deve ritenersi sanante dell'errore stesso, con effetto "ex tunc".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)