Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 12/08/2000 (Rv. 539584 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea individuazione del Ministro da evocare in giudizio - Eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato - Modalità - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 (recante "modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), relativo alla rilevanza processuale dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio, dispone che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto deve essere notificato e che dall'eccezione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato. Il limite introdotto dalla disposizione richiamata opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vocatio in ius", in luogo del ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento all'ipotesi di "vocatio in ius" di un ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (principio affermato in un caso in cui l'Avvocatura Generale dello Stato aveva eccepito solo nella comparsa di risposta che amministrazione competente a stare in giudizio era il Ministro della giustizia e non il Ministro delle Finanze).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)