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Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003 (Rv. 568403 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Azione ex art.524 cod.civ. - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva al debitore rinunziante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568403-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI

Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.524 cod.civ., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)