diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 10/08/1974 (Rv. 370783 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI - NATURA - EFFETTI - DIFFERENZA DALLA REVOCATORIA.*
Stato
decisa il 1974-08-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370783-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI - NATURA - EFFETTI - DIFFERENZA DALLA REVOCATORIA.*

Diversamente dalla revocatoria, l'impugnazione della rinunzia da parte del debitore ad un'eredita di cui all'art 524 cod civ non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioe un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello d'impedirne l' ingresso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)