Sez. 3, Sentenza n. 18695 del 11/03/2004 Cc. (dep. 22/04/2004) Rv. 228452 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Taglio del bosco - Taglio a raso e non colturale - Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - Configurabilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica, il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non colturale configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 41, stante anche il contrasto con l'art. 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, disciplinante le attività selvicolturali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/01/2004 num. 41 art. 181, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)