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Sez. 3, Sentenza n. 38051 del 03/06/2004 Ud. (dep. 28/09/2004) Rv. 230038 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Violazione dell'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 (attualmente art. 181 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 sanzionata con l'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 - Reato di pericolo astratto - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230038-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di costruzione senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesistico, il reato di cui all'art.1 sexies della legge n. 431 del 1985, attualmente previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è reato di pericolo astratto per il quale non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente. Ne consegue che non sono penalmente rilevanti solo le condotte che si prospettano inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e dell'ambiente in quanto la fattispecie tutela l'ambiente in via anticipata, sanzionando la violazione degli adempimenti formali, quali la richiesta di autorizzazione, che devono assicurare che la P.A. preposta al controllo sia posta in condizioni di svolgere tale funzione in maniera efficace e tempestiva.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)