Sez. 3, Sentenza n. 698 del 26/01/1999 (Rv. 523893 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Previo avviso del Consiglio notarile al notaio, finalizzato alla presentazione delle sue osservazioni - Necessità - Esclusione - Previa audizione del notaio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di illecito disciplinare compiuto da notaio, la trasmissione da parte del Consiglio notarile degli atti relativi ad una infrazione ritenuta tale da far luogo ad una sanzione più grave della mera censura, non richiede l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 148 della legge n. 89 del 1913, e - perciò - il previo avviso al notaio al fine della presentazione delle sue osservazioni. Ed infatti la disposizione in questione concerne soltanto i casi in cui a pronunciarsi sia competente il Consiglio notarile in relazione alla ravvisata applicabilità delle pene dell'avvertimento e della censura. L'invio degli atti al pubblico ministero - d'altronde - neppure va preceduto dall'audizione del notaio interessato, ed infatti, nel procedimento successivamente instaurato dal pubblico ministero davanti al tribunale, il diritto di difesa del notaio risulta debitamente e legalmente tutelato, ed inoltre, lo stesso Tribunale, all' esito del procedimento, può infliggere la sola sanzione della censura, ragion per cui nessuna incidenza negativa sulla posizione del notaio finisce per avere la decisione di inviare immediatamente gli atti al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)