Sez. U, Sentenza n. 12130 del 21/12/1990 (Rv. 470261 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE - SENTENZA DEL TRIBUNALE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA - APPELLO - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELL'AVVERTIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE - SENTENZA DEL TRIBUNALE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA - APPELLO - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELL'AVVERTIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di sanzioni disciplinari a carico di notai, la Corte d'appello, in Sede di gravame contro pronuncia del tribunale irrogativa di pena pecuniaria, può infliggere, in esito ad una diversa valutazione dei fatti addebitati, la meno grave sanzione dell'avvertimento, senza con ciò eccedere dalle proprie attribuzioni giurisdizionali, tenendo conto che l'art. 148 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (ordinamento del notariato), il quale affida detta sanzione dell'avvertimento al consiglio notarile, non osta a che la sanzione medesima sia applicata dal giudice ordinario, in fase d'impugnazione, nell'ambito di procedimento ritualmente instauratosi davanti al giudice stesso alla stregua dell'originario apprezzamento di maggiore gravità di quei fatti.*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)