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Sez. 3, Ordinanza n. 7410 del 27/03/2007 (Rv. 597303 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597303-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., allorquando il giudizio pregiudicato presenti una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice di tale giudizio non può adottare il provvedimento di sospensione senza avere prima esaminato e deciso tale questione, poichè l'eventuale fondatezza di essa rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, impedendo che la questione oggetto del giudizio pregiudicante possa essere decisa. D'altro canto, si deve escludere che in contrario possa rilevare la possibilità, prevista dal terzo comma dell'art. 187 cod. proc. civ., che egli possa disporre la decisione di tale questione unitamente al merito, atteso che il principio della c.d. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell'altro procedimento (Sulla base di tale principio la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio sospeso, nel quale il giudice di merito non aveva deciso una questione pregiudiziale di rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)