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Sez. 1, Sentenza n. 9687 del 11/09/1999 (Rv. 529855 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Rapporto di pregiudizialità - dipendenza - Pendenza di cause con oggetto in tutto o in parte identico - Questione di giurisdizione o di competenza - Conseguenze - Sospensione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529855-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. presuppone la contemporanea pendenza di cause che si pongono in un rapporto di pregiudizialità - dipendenza l'una rispetto all'altra; pertanto non dà luogo ad applicazione della norma la contemporanea pendenza innanzi a giudici diversi di cause in tutto o in parte coincidenti per l'oggetto; in tali ipotesi, infatti, assume carattere pregiudiziale la risoluzione della questione di giurisdizione o di competenza idonea per sua natura a far venir meno la duplicità dei procedimenti (nella specie il giudice di merito aveva sospeso il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emanato per un credito vantato a fronte di un contratto d'appalto nei confronti della PA in ragione della pendenza innanzi al TAR del giudizio d'impugnazione del decreto con cui la PA aveva compensato tale credito con un controcredito per revisione corrispettivi d'appalto; la S.C. adita ai sensi dell'art. 42 cod.proc.civ. ha disposto la prosecuzione del giudizio rilevando che la risoluzione in senso negativo della questione pregiudiziale di giurisdizione avrebbe implicato carenza di potere di sospensione e quella in senso positivo avrebbe reso irrilevante la decisione del TAR, in ragione del dovere dell'AGO di accordare tutela al diritto di credito se del caso disapplicando il decreto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)