Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 20/04/1993 (Rv. 481920 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere | Territorio del comune di Valbravenna - Limitazioni urbanistiche ex art. 41 "quinquies" della legge n. 1150 del 1942 - Cessazione di efficacia - Decorrenza - Conseguenza.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere
Nel territorio del comune di Valbravenna, incluso nell'elenco di cui al D.M. 27 luglio 1971, emanato in attuazione dell'art. 4 legge 291 del 1971, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 17 della legge agosto 1967 n. 765) hanno cessato di avere efficacia dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria 30 maggio 1980 n. 704 che ha approvato il relativo Programma di fabbricazione, essendo applicabile da tale data esclusivamente la disciplina urbanistica dettata dal Programma, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche norme, in detto Programma, in materia di distanze tra fabbricati, è divenuto operante l'art. 873 cod. civ. di cui, per effetto del richiamo ivi contenuto, la normativa urbanistica locale costituisce integrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, DM Lavori pubblici 27/07/1971, DPR 15/01/1972 num. 8 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)