Sez. 2, Sentenza n. 8573 del 20/10/1994 (Rv. 488171 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Limitazioni urbanistiche ex art. 17 legge n. 765 del 1967 - Costruzione sulla linea di confine - Sopravvenuta presentazione del P.R.G. alla Giunta regionale - Controversia relativa all'osservanza delle distanze legali - Articoli 873 e 875 codice civile - Applicabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Per il disposto dell'art. 4 legge 1 giugno 1971 n. 291 le limitazioni edilizie stabilite dall'art. 17, commi primo, terzo, legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge-ponte), introduttivo dell'art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n. 1150, sono inapplicabili nei territori dei Comuni non iscritti negli elenchi indicati in detto articolo dalla data di presentazione del P.R.G. o del Programma di fabbricazione all'Autorità competente per l'approvazione. Pertanto, nell'ipotesi di un immobile costruito nel territorio di uno di detti Comuni (nella specie, Comune di Caiolo) sulla linea di confine tra due fondi, nella vigenza del cit. art. 17 lett. c) che impone un distacco in assoluto fra gli edifici proporzionale alle rispettive altezze, escludendo perciò l'applicabilità del principio della prevenzione (art. 873, 875 cod. civ.), ove l'operatività di detta norma sia venuta a cessare in corso di causa ai sensi del cit. art. 4 legge n. 291/71 con la presentazione del P.R.G. alla Giunta regionale per l'approvazione, riprendendo perciò pieno vigore gli artt. 873 e 875 cod. civ., la controversia relativa all'osservanza delle distanze legali deve essere decisa facendo applicazione della normativa sulle distanze del codice civile, siccome più favorevole al costruttore, essendo previsto soltanto da questa il diritto di prevenzione e non in base alla disposizione dell'art. 17 lett. c) cit., in vigore all'epoca in cui venne eseguita la costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/07/1971 num. 291 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)