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Sez. 1, Sentenza n. 2594 del 07/02/2006 (Rv. 588027 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Modifica della proposta di concordato - Nuova audizione del debitore - Necessità - Esclusione - Nuova domanda di concordato autonoma da quella originaria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588027-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il tribunale che abbia già sentito il debitore, ai sensi dell'art. 162 legge fall., sulla sua proposta di concordato preventivo non è tenuto a sentirlo nuovamente su un'eventuale proposta modificativa di quella originaria (nei limiti in cui tali modifiche sono ammissibili); né, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria - che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore - perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)