diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8575 del 28/04/2015 (Rv. 635253 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE | Modifiche alla proposta concordataria - Ammissibilità - Limite temporale - Fase anteriore alle operazioni di voto - Distinzione tra modifiche peggiorative o migliorative - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635253-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE

In tema di modifiche alla proposta di concordato preventivo, l'art. 175, secondo comma, legge fall. (aggiunto dall'art. 15 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), nel riconoscere espressamente tale facoltà, ne ha rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito. Né l'ammissibilità di modifiche successive all'approvazione può fondarsi sull'art. 179, secondo comma, legge fall. (aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d-ter), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale si rivolge ai creditori (e non al debitore) ed implica l'iniziativa del commissario giudiziale in relazione ad eventi estranei alla volontà del debitore e sopravvenuti all'approvazione del concordato, che hanno determinato un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, ed è quindi una norma non utilizzabile in relazione a carenze originarie della proposta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 175 com. 2, Legge Falliment. art. 179 com. 2, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 15, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)