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Sez. U, Sentenza n. 7104 del 23/03/2007 (Rv. 595625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza dell'interesse alla pronunzia nel merito - Motivo attinente alla giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Qualora nel giudizio di cassazione venga dedotto un motivo attinente alla giurisdizione, ove venga meno l'interesse della parte alla pronunzia sul merito della pretesa in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito, il difetto di tale requisito di ammissibilità dell'impugnazione preclude l'esame del motivo in questione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)