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Sez. 6, Sentenza n. 11494 del 21/10/2013 Ud. (dep. 10/03/2014) Rv. 260887 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Giudizio di merito conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di Cassazione senza rinvio di decisione meramente processuale - Medesimo giudice che aveva assunto la decisione annullata - Causa di incompatibilità o di astensione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260887-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Non ricorrono cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. né ragioni di astensione ex art. 36 cod. proc. pen. per il giudice che abbia già assunto una decisione meramente processuale e priva di qualunque valutazione sulla regiudicanda e sull'eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo, quando il medesimo magistrato è investito nuovamente del processo a seguito della cassazione senza rinvio della precedente pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di cause di incompatibilità con riferimento ad un giudice che aveva definito il processo nel merito dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione di sentenza, da lui precedentemente emessa, nella quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla parte civile avverso una sentenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)