Sez. 1, Sentenza n. 35773 del 05/07/2013 Cc. (dep. 29/08/2013) Rv. 256299 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Annullamento con rinvio - Diversa composizione del collegio - Presenza nel collegio di un componente del precedente - Nullità - Esclusione - Causa di incompatibilità - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che aveva partecipato al collegio che aveva adottato il precedente provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decisione in sede di rinvio del Tribunale della libertà).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)