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Sez. 3, Sentenza n. 2963 del 09/08/1969 (Rv. 342840 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO - UTILIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1969-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342840-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO - UTILIZZABILITA.*

Le ammissioni del procuratore della parte, anche se non hanno valore di confessione, possono costituire validi indizi che il giudice di merito puo liberamente valutare e porre a fondamento del suo convincimento. (V 279-69, massima n 338263 1535-68, massima n 333235 1160-68, massima n 332653 2838-67, massima n 330419 2666-67, massima n 330086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)