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Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 15/05/1971 (Rv. 351672 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - EFFICACIA DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO - PRESUPPOSTI*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351672-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - EFFICACIA DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO - PRESUPPOSTI*

Le dichiarazioni del procuratore ad litem, pur non avendo efficacia di confessione rappresentano pur sempre elementi idonei a sorreggere il convincimento del giudice, non potendo la loro importanza essere sottovalutata sia perche, per quanto riguarda il rispecchio della realta fenomenica, debbono necessariamente farsi risalire alla parte, dalla quale il procuratore ha ricevuto la narrazione dei fatti precedenti al processo, e sia perche, per quanto riguarda la loro portata giuridica, deve considerarsi che provengono da persona professionalmente qualificata, la quale bene conosce le conseguenze delle sue dichiarazioni in ordine al processo. (V 2963'69, mass n 342840' 2039'69, mass n 341289' 1160'68, mass n, 332653).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)