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Sez. 5, Sentenza n. 1225 del 20/01/2011 (Rv. 616406 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616406-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi prodotti da immobili relativi ad imprese commerciali e costituenti beni strumentali, ai fini dell'applicazione retroattiva dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è necessario, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che le dichiarazioni dei redditi, validamente presentate anteriormente, siano conformi al nuovo regime giuridico, requisito che non può essere desunto dall'istanza di rettifica effettuata successivamente all'entrata in vigore della disciplina transitoria contenuta nel d.P.R. n. 42 del 1988, in quanto, in tale ipotesi, la conformità alle norme pregresse si deve ritenere definitivamente consolidata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 com. 2, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)