Sez. L - , Ordinanza n. 13185 del 27/04/2022 (Rv. 664603 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Datore di lavoro agricolo - Contributi dovuti sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato - Modalità di calcolo - Riferimento alle ore effettivamente lavorate - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.
Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/2006 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)