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Sez. 3, Sentenza n. 5538 del 05/04/2012 (Rv. 621946 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Atto esecutivo adottato in processo estinto - Rimedi - Reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621946-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il rimedio esperibile avverso un atto del processo esecutivo, che si ritenga viziato perché adottato dal giudice dell'esecuzione in un processo che si assuma essere estinto, non è quello tipico previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., ma quello residuale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (Nella specie, la C.S. ha giudicato errata la decisione del tribunale, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la parte avrebbe dovuto esperire il reclamo avverso l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)