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Sez. 3, Sentenza n. 19960 del 30/08/2013 (Rv. 628695 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza di estinzione parziale del processo esecutivo - Reclamabilità ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. - Erronea proposizione di opposizione qualificata dal giudice dell'esecuzione come ex art. 615 cod. proc. civ. - Decisione sul merito della stessa - Giudicato interno formatosi su tale qualificazione - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione che contesti il merito di detta opposizione.
Stato
decisa il 2013-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628695-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'ordinanza che dichiari l'estinzione parziale, anziché totale, del processo esecutivo malgrado le rinunce, pur intervenute in tempi diversi, di tutti i creditori, è suscettibile di reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che, ove il debitore, a fronte della prosecuzione dell'esecuzione, proponga opposizione - qualificata dal giudice ex art. 615 cod. proc. civ. con statuizione passata in cosa giudicata interna - la Suprema Corte, successivamente investita del ricorso che contesti il merito dell'opposizione così qualificata, può e deve ravvisare che quest'ultima non poteva essere esercitata, dovendo invece esperirsi il menzionato reclamo, e, quindi, cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non riguardando quel giudicato le condizioni di fondatezza "in iure" dell'opposizione così intesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)